Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature per new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Fatty Ebrima inadmissible. Although the appellant personally submitted the petition, it was filed after June 23, 2017, a date when the law required signatures from a special defense counsel registered with the Court. The court found that the appellant merely attached a power of attorney signed by the counsel but failed to have the counsel's own signature on the appeal document itself. Consequently, the court ruled the appeal non-compliant with mandatory procedural requirements and dismissed it while ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals filed after June 23, 2017, must be signed by a special defense counsel; failure to include the counsel's signature renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTY EBRIMA nato il 15/12/1984 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Fatty Ebrima ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura).
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il ConsigIOre ,;nsore Il Preside