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Ordinanza — n. 17475/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17475/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17475/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA LUIGI nato a SUSA il 20/08/1943 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Miranda Luigi ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000, per difetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico, posto che il ricorrente si era riproposto di effettuare i pagamenti alle scadenze prescritte dalla normativa tributaria, non aveva avuto conoscenza della modifica normativa della soglia di punibilità intercorsa per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 138/2001, pertanto di non avere avuto la consapevolezza che la condotta avesse rilevanza penale.

Regesto Legislator

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art. 5 cod.pen; Ordinanza — n. 17475/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reddito non dichiarato procedura per sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale tardiva multa al contribuente comunicazione fiscale omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 5 cod.pen
La censura è manifestamente infondata in diritto, posto che il ricorrente lamenta l'ignoranza della legge penale, che non assume alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 5 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA LUIGI nato a SUSA il 20/08/1943 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Miranda Luigi ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000, per difetto dell'elemento soggettivo del dolo specifico, posto che il ricorrente si era riproposto di effettuare i pagamenti alle scadenze prescritte dalla normativa tributaria, non aveva avuto conoscenza della modifica normativa della soglia di punibilità intercorsa per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 138/2001, pertanto di non avere avuto la consapevolezza che la condotta avesse rilevanza penale.

La censura è manifestamente infondata in diritto, posto che il ricorrente lamenta l'ignoranza della legge penale, che non assume alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 5 cod.pen. In merito, la Corte d'appello ha infatti evidenziato che l'imposta evasa, quantificata in circa euro 67.000, era di molto superiore alla soglia prevista dal d.l. del 2011 è entrato in vigore ad agosto dell'anno precedente alla dichiarazione omessa, che aveva fissato per la configurazione del reato il limite di euro 30.000. Correttamente poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez.3, n. 18936 del 19/01/2016, Rv. 267022).

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d