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Ordinanza — n. 17473/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17473/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to sign the petition with a registered defense attorney as required by law. Although the appellant submitted a special power of attorney signed by a lawyer, the court held that the appellant's own signature was insufficient to meet the statutory requirement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, and a mere power of attorney signed by the attorney without the appellant's own signature does not cure this defect.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense attorney roll signature requirement appeal Cassa delle ammende fine procedural defect criminal law difetto di legittimazione del ministero pubblico allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAAFOURI MOHAMED CUI 05JPK39 nato il 17/12/1990 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO/dato avviso a e ortjjj udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorrente Jaafouri Mohamed ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso he condanna l'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, DPR 309/90; Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in epoca successiva alla I. 23 giugno 2017, n. 103 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto (i ricorrenti si sono limitati ad allegare al ricorso da loro soltanto firmato la procura speciale rilasciata in favore del difensore, il quale ha sottoscritto - deve ritenersi, per autenticazione - soltanto detta procura).

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il cumulativo ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente