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Ordinanza — n. 17472/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17472/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17472/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMA ALBAN nato il 24/10/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, Mema Alban deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90, in quanto il giudice, erroneamente, non ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero avvinti dal vincolo della continuazione con i fatti di reato giudicati con sentenza n. 42077 del 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen, art. 611 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17472/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90, in quanto il giudice, erroneamente, non ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero avvinti dal vincolo della continuazione con i fatti di reato giudicati con sentenza n. 42077 del 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali imputazione per reati di stupefacenti allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazioni uniche e continuate attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
art. 611 cod.proc.pen
Considerato che con memoria ex art. 611 cod.proc.pen., il ricorrente ha articolato ulteriormente le doglianze.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMA ALBAN nato il 24/10/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, Mema Alban deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., e vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di cui alli artt. 73, comma 1 e 4, DPR 309/90, in quanto il giudice, erroneamente, non ha ritenuto che i fatti in contestazione fossero avvinti dal vincolo della continuazione con i fatti di reato giudicati con sentenza n. 42077 del 2021 emessa dalla Corte di appello di Torino.

Considerato che con memoria ex art. 611 cod.proc.pen., il ricorrente ha articolato ulteriormente le doglianze. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento della continuazione sono infatti insindacabili in e in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a pagina 4 della sentenza impugnata, allo iato temporale esistente tra le condotte, lasso di tempo durante il quale il ricorrente è stato anche arrestato, sottoposto a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari, ove ha continuato a delinquere allo scopo di procurarsi il danaro necessario per pagare un debito.

Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Pr