Cassation court dismisses appeal on recidivism due to lack of new grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to exclude reiterated recidivism under Article 73 of the 1990 Drug Law. The appellant argued the first-instance judgment lacked logical motivation regarding his criminal history, but the court found the lower court's reasoning sufficient and consistent with established facts. Consequently, the appeal was dismissed as it reproduced arguments already adequately addressed by the court of first instance without presenting new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 1 DPR 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces censure already adequately addressed by the court of first instance and lacks new grounds for review, as the court of first instance has already established the persistence of criminal intent and social danger based on multiple prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOR nato il 10/04/1973 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Fall Mor, deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduce censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, nonché, manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, avendo la Corte di merito ( pag.
4) confermato la recidiva reiterata in considerazione dei molteplici precedenti penali, della gravità degli stessi e considerato che tali precedenti non sono così risalenti al punto da poterle escludere gli effetti; la Corte ha anche ritenuto che i fatti in contestazione manifestano chiaramente la persistenza del proposito criminoso del reo ed una sua accresciuta pericolosità sociale. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente