Ordinanza — n. 17470/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: CARLINI LAURA (CUI 0645D40) nato a ROMA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente Carlini Laura deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17470/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: CARLINI LAURA (CUI 0645D40) nato a ROMA il 23/02/1960 avverso la sentenza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente Carlini Laura deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, D.P.R. 309/1990, in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente