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Ordinanza — n. 17468/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17468/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17468/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUQUE LICONA SANDY JOHN nato il 09/04/1979 CASTEROT CERRO CARLOS MANUEL nato il 16/06/1979 avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO/dato avviso alle parti77 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Sandy John Luque Licona ricorre per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale veniva affermata la responsabilità per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza della legge penale in ordine al mancato accertamento della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. e, con il secondo motivo, omessa motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc. pen, art. 80 d.P.R.309/1990; Ordinanza — n. 17468/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti aggravamento della pena altri capi d'accusa possesso illecito di stupefacenti attenuazione della pena guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Casterot Cerro Carlos Manuel ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, l'omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 129 cod.proc. pen
309/90, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza della legge penale in ordine al mancato accertamento della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen.
art. 80 d.P.R.309/1990
e, con il secondo motivo, omessa motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUQUE LICONA SANDY JOHN nato il 09/04/1979 CASTEROT CERRO CARLOS MANUEL nato il 16/06/1979 avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO/dato avviso alle parti77 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Sandy John Luque Licona ricorre per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale veniva affermata la responsabilità per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza della legge penale in ordine al mancato accertamento della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. e, con il secondo motivo, omessa motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R.309/1990.

Rilevato che Casterot Cerro Carlos Manuel ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., deducendo, con unico motivo di ricorso, l'omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc. pen. in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, DPR 309/90; Ritenuto che entrambi i ricorsi sono proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;

Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Pres