Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLI DAMIANO nato a NAPOLI il 03/04/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; h Rilevato che Pecorelli Damiano deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. pen, art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 17467/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione revisione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. pen
art. 444 cod.proc.pen
pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLI DAMIANO nato a NAPOLI il 03/04/1981 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; h Rilevato che Pecorelli Damiano deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod. pen., in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., per il reato di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 309/1990.

Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile;

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il FonsOliere estensore Il President