Ordinanza — n. 17465/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIA CHENXI nato il 20/10/1989 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente Xia Chenxi deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al in ordine alla errata qualificazione del fatto giuridico, per il reato di cui all'art. 291 bis DPR 43 del 1973 in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 291 bis DPR 43 del 1973 in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XIA CHENXI nato il 20/10/1989 avverso la sentenza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che la ricorrente Xia Chenxi deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al in ordine alla errata qualificazione del fatto giuridico, per il reato di cui all'art. 291 bis DPR 43 del 1973 in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
Ritenuto che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta successivamente alla modifica normativa intervenuta in data 03.08.2017 nonché, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» il ricorso è inammissibile.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente