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Ordinanza — n. 17461/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17461/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVATA ANTONINO nato a PALERMO il 17/09/1993 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Favata Antonino vizio della motivazione in relazione all'eccessività della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 309/91990, richiamando genericamente l'art. 133 cod.pen. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17461/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod.pen. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena commisurazione della pena per stupefacenti gravità della pena sanzione sproporzionata errore nella commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
quale causa di inammissibilità Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVATA ANTONINO nato a PALERMO il 17/09/1993 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Favata Antonino vizio della motivazione in relazione all'eccessività della pena per il reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, DPR 309/91990, richiamando genericamente l'art. 133 cod.pen. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle