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Ordinanza — n. 17457/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea-bargain sentence for non-allowed legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17457/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fathi Yassine inadmissible regarding a sentence issued under a plea-bargain procedure. The appellant argued for a violation of law concerning the denial of legal qualification, but the court noted that only specific grounds like the defendant's will or legal error permit such appeals. Consequently, the appeal was rejected because the cited issues fall outside the permissible scope for reviewing plea-bargain sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to defects in the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, legal misclassification, or illegality of the penalty, rendering other grievances inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal Cassazione inadmissibility legal qualification denial procedural exhaustion penalty application review motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile.
Art. 444 c.p.p.
Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art.
artt. 110 c.p
36022_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Fathi Yassine, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 c.1 e 80 c.
art. 444 cod.proc.pen
309 in sentenza emessa su accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 c.p
Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHI YASSINE nato il 24/08/1992 avverso la sentenza del 04/12/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' dato avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 36022_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Fathi Yassine, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 c.1 e 80 c. 1 lettera d) e c. 3 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in sentenza emessa su accordo delle parti ex art. 444 cod.proc.pen.

Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 c. 1 e 5 del citato D.P.R. in relazione al diniego di qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consig i tensore I