Ordinanza — n. 17456/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO TIZIANA nato a ROMA il 30/01/1977 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 36015_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso De Falco Tiziana, imputata del reato di cui all' art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce il vizio di legge con riguardo alla manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la cessione era stata osservata dagli operanti, posto che l'imputata era stata vista dai militari operanti cedere ad un acquirente un involucro bianco occultato in un pacchetto di sigarette sito sotto la panchina dove la stessa era seduta.(Cfr. pp. 2-3 della sent. di appello).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17456/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO TIZIANA nato a ROMA il 30/01/1977 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 36015_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso De Falco Tiziana, imputata del reato di cui all' art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce il vizio di legge con riguardo alla manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto, contrariamente all'assunto difensivo, la cessione era stata osservata dagli operanti, posto che l'imputata era stata vista dai militari operanti cedere ad un acquirente un involucro bianco occultato in un pacchetto di sigarette sito sotto la panchina dove la stessa era seduta.(Cfr. pp. 2-3 della sent. di appello).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigl - 'ensore Il Presid