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Ordinanza — n. 17454/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing motivation for drug trafficking defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Hilaj Sokrat's appeal inadmissible, rejecting his claims of insufficient motivation regarding generic mitigating circumstances and sentencing calculation. The court found the lower court's decision legitimate because it explicitly cited relevant positive factors such as the drug quantity and lack of cooperation, satisfying the statutory duty to motivate under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: The duty to motivate sentencing is fulfilled when the court identifies specific relevant elements from statutory criteria, even if it denies mitigating circumstances due to their absence or negative weight.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Motivation Drug Trafficking Generic Mitigating Circumstances Appeal Inadmissibility Penal Code Article 133 Court Costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce la mancanza e l'insufficienza della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena.
art. 133 cod.pen
Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILAJ SOKRAT nato il 25/12/1997 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35804_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Hilaj Sokrat, imputato dei reati di cui agli art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deduce la mancanza e l'insufficienza della motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. Ritenuto il ricorso inammissibile.

Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato in ragione dell'ingente quantitativo, della qualità della sostanza, della collaborazione processuale parziale del prevenuto e della sua contiguità rispetto alla criminalità locale impegnata nell'attività di spaccio (Cfr. pp. 2-3, della sent. di appello)fil ricorso neppure si confronta non indicando quali elementi positivi avrebbero dovuti essere valutati a tal fine. Dall'altro canto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Anche il trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale in ragione dell'elevato quantitativo di stupefacente (Kg 8,47 di marijuana). Dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il consiglier sor