Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17452/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest and repetition of merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Di Pillo Luciano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of tax evasion, arguing violations of procedural laws and the standard of proof. The court rejected these claims because the appeal lacked concrete interest, as the tax authority decision was not being contested before the tax judge, and the arguments merely repeated issues already decided by the trial court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; An appeal is inadmissible if it lacks concrete interest because it does not challenge the administrative decision before the competent authority, or if it merely reproduces arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of concrete interest inadmissible appeal tax evasion proceedings repetition of merits procedural costs Cassa delle Ammende standard of proof elusione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, 111 Cost.
Art. 521, 522, 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen.
Art. 5 D.Lgs. 74/2000
35710_22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso Di Pillo Luciano, imputato del reato di cui all'art. 5 del D.
Art. 533 c. 1 cod. proc. pen.
Rilevato che il secondo motivo il ricorrente che lamenta la violazione delle norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c.
Art. 360, n. 1, lett. a) and lett. b) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PILLO LUCIANO nato a MONTESILVANO il 28/07/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35710_22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso Di Pillo Luciano, imputato del reato di cui all'art. 5 del D. Igs. 74/2000 con recidiva reiterata, deduce l'inosservanza della legge processuale penale con riguardo agli artt. 24, 111 cost., 521, 522, 178 lettera b) e 179 cod.proc.pen. e art. 5 del citato d.

Igs. con riguardo all'effettiva conoscenza dell'avviso di accertamento. Ritenuto che il motivo è inammissibile perché risulta proposto in assenza di interesse concreto in quanto non viene in questione afimpugnazione dell'avviso avanti al giudice tributario, ma la sussistenza dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta superiore alla soglia di legge, ritenuta sulla scorta del testimoniale anche con riguardo all'ammontare dell'evasione di molto superiore alle soglia di legge. Inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag.3).

Rilevato che il secondo motivo il ricorrente che lamenta la violazione delle norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c. 1 cod.proc.pen. è inammissibile perché connotato da aspecificità estrinseca non coniugandosi con le ragioni della decisione fondata su elementi probatori solidi e su un apparato argomentativo congruo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio