Cassation appeal against summary penalty application dismissed for non-allowed grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bergamo Gaetano inadmissible regarding a summary penalty application. The appellant raised violations of law and reasoning under Articles 530 and 133 of the Criminal Procedure Code, but these grounds are not permitted for appeals against summary judgments. The court ruled that only specific issues regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality allow such appeals, rendering the current grievances inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Appeals against summary penalty applications are strictly limited to the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, and penalty legality, excluding general violations of law or reasoning.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMO GAETANO nato a NISCEMI il 11/04/1979 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GELArdSto avviso alle partÚ udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35666_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Bergamo Gaetano, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 1 del D.P.R. 309/90, 81 cpv. c.p., 73 c.1 e 80 c.1 lettera a) del D.P.R., deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 530 cod.proc.pen. e 133 cod.pen. in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'art. 530 c.p.p. e 133 c.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consig stensore Il