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Ordinanza — n. 17448/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17448/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17448/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE GIANLUCA nato a CATANIA il 25/11/1992 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvisa alle par9 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; t RG. n.fj-5-0- 922 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Patanè Gianluca, imputato dei reati di cui agli artt. 73 c.1 e 1 bis e 80 c. 2 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in punto di carenza della motivazione del provvedimento ai sensi dell'art. 111 c. 2 della Cost. e l'assenza di motivazione in relazione alle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 599 bis c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 17448/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena concorso di motivi di sospensione validità della clausola arbitrale remissione della pena clausola di coscienza controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
e l'assenza di motivazione in relazione alle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599 bis c.p
art. 129 c.p
e l'assenza di motivazione in relazione alle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE GIANLUCA nato a CATANIA il 25/11/1992 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avvisa alle par9 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; t RG. n.fj-5-0- 922 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Patanè Gianluca, imputato dei reati di cui agli artt. 73 c.1 e 1 bis e 80 c. 2 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge in punto di carenza della motivazione del provvedimento ai sensi dell'art. 111 c. 2 della Cost. e l'assenza di motivazione in relazione alle cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione di legge e il difetto di motivazione rispetto ad una pena concordata e all'insussistenza delle cause è art. 129 cod.proc.pen.

è inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consig