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Ordinanza — n. 17446/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17446/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIULIO nato a PALERMO il 25/05/1986 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Di Maio Giulio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione all'art. 54 cod.pen. è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640 - 01;

Regesto Legislator

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art. 54 cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 17446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno ristrettezza finanziaria inesigibile malgrado lesioni salute indigenza finanziaria godimento dei diritti civili lotta alla povertà

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod.pen
43 del 1973 in relazione all'art. 54 cod.pen.
art. 133 cod.pen
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIULIO nato a PALERMO il 25/05/1986 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Di Maio Giulio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione all'art. 54 cod.pen. è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640 - 01;

Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888 - 01), difettando in ogni caso l'attualità del pericolo. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestapta correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e comunque manifesta infondatezza. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il Consigli tensore