Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and lack of statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bartoli Pasquale inadmissible without procedural formalities. The appellant personally filed the request against a first-instance judgment, violating the strict requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure which limits such appeals to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, 448, 610, 616 c.p.p.; Appeals against first-instance judgments must strictly adhere to the limited grounds enumerated in Article 448, and personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI PASQUALE nato a BARI il 07/01/2004 avverso la sentenza del 07/09/2022 del TRIBUNALE di BARI Lato avvisoallEfl udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Bartoli Pasquale, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Bari, è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. e perché proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13