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Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINELLA PASQUALE nato a NAPOLI il 15/07/1981 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Iovinella Pasquale, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17442/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Iovinella Pasquale, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione sufficiente motivi di cassazione motivi di rigore misura sostitutiva della detenzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINELLA PASQUALE nato a NAPOLI il 15/07/1981 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Iovinella Pasquale, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il diniego risulta argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione (non potendo valere a tal fine la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato) e della presenza di precedenti penali in capo all'imputato. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consi 9 " . r estensore Il Presiden