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Ordinanza — n. 17438/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17438/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17438/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a NAPOLI il 25/09/1994 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35230_22 Rilevato che il ricorso Rizzo Roberto, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva e riqualificato dal giudice dell'appello nella fattispecie di cui al c. 5, che deduce il vizio di motivazione per l'insufficienza della stessa con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 17438/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 35230_22 Rilevato che il ricorso Rizzo Roberto, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva e riqualificato dal giudice dell'appello nella fattispecie di cui al c. 5, che deduce il vizio di motivazione per l'insufficienza della stessa con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali difetto formale di procedura addebito di tasse allegazioni insufficientemente motivate corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
5, che deduce il vizio di motivazione per l'insufficienza della stessa con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a NAPOLI il 25/09/1994 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35230_22 Rilevato che il ricorso Rizzo Roberto, imputato del reato di cui all'art. 73 c. 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva e riqualificato dal giudice dell'appello nella fattispecie di cui al c. 5, che deduce il vizio di motivazione per l'insufficienza della stessa con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen.

è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione resa nell'evidenza dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460;

Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivo che neppure allega con il ricorso per cassazione, sicchè il ricorso appare anche generico. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigl ensore