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Ordinanza — n. 17434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSANO VINCENZO nato a FRIGNANO il 20/04/1944 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Aversano Vincenzo che deduce la maturazione della prescrizione del reato di cui al capo A) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - commesso il 25 settembre 2013, è inammissibile perché contrario al dato normativo. L'art. 17, comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Regesto Legislator

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art. 157 cod.pen; Ordinanza — n. 17434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - commesso il 25 settembre 2013, è inammissibile perché contrario al dato normativo. L'art. 17, comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Parole chiave

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tempestività tributaria ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale revisione della tassazione fiscale tardivo pagamento delle spese multe per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod.pen
Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, il 25 settembre 2013, i termini di prescrizione, ex art. 157 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSANO VINCENZO nato a FRIGNANO il 20/04/1944 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Aversano Vincenzo che deduce la maturazione della prescrizione del reato di cui al capo A) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - commesso il 25 settembre 2013, è inammissibile perché contrario al dato normativo. L'art. 17, comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, il 25 settembre 2013, i termini di prescrizione, ex art. 157 cod.pen. e 161 cod.pen., pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza, né sono maturati nelle more del giudizio (matureranno il 25/09/2023) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il Consigl tensore Il Presiden