Ordinanza — n. 17432/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL RE DOMENICO ALESSIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 22/04/1995 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35023_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Del Re Domenico Alessio, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 73 c. 1 e 4 e 80 c. 1 del D.P.R.309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125 c. 3 c.p.p. e 99 c.p., nonché la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di disapplicazione della recidiva. Ritenuto che tale motivo risulta non specifico in quanto prospetta deduzioni generiche, al pari della stessa censura svolta in appello e ritenuta da quei giudici affetta da genericità come risulta dalla stessa sentenza impugnata (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 c.p; Ordinanza — n. 17432/2023 — snpen · Corte di Cassazione: che dà atto che era stata richiesta l'esclusione della recidiva, ma senza indicare alcun motivo specifico a sostegno di tale richiesta, tenuto conto che l'esclusione della recidiva considerata dal primo giudice esige la proposizione di apposito motivo di impugnazione atteso che non può essere decisa ex officio. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL RE DOMENICO ALESSIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 22/04/1995 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 35023_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Del Re Domenico Alessio, imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 73 c. 1 e 4 e 80 c. 1 del D.P.R.309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 125 c. 3 c.p.p. e 99 c.p., nonché la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di disapplicazione della recidiva. Ritenuto che tale motivo risulta non specifico in quanto prospetta deduzioni generiche, al pari della stessa censura svolta in appello e ritenuta da quei giudici affetta da genericità come risulta dalla stessa sentenza impugnata (cfr.
2) che dà atto che era stata richiesta l'esclusione della recidiva, ma senza indicare alcun motivo specifico a sostegno di tale richiesta, tenuto conto che l'esclusione della recidiva considerata dal primo giudice esige la proposizione di apposito motivo di impugnazione atteso che non può essere decisa ex officio. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigl r ensore Il Presid