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Ordinanza — n. 17431/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17431/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIPI DENIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 10/09/2022 del TRIBUNALE di RIMINI Ldato avviso alle part"i,i3 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34996_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Shaipi Denian, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 cod.proc.pen. in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Regesto Legislator

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art. 129 cod.proc.pen, art. 444 cod.proc.pen, art. 444 c.p, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 17431/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 c.p.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità motivi che possono invocarsi invocazione di motivi legali motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod.proc.pen
309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 444 c.p
Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAIPI DENIAN nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 10/09/2022 del TRIBUNALE di RIMINI Ldato avviso alle part"i,i3 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34996_22 Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Shaipi Denian, imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 cod.proc.pen. in sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. Ritenuto che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile e rammentando che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha allegato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'art. 129 c.p.p., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il c