Ordinanza — n. 17430/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAVELLO ROSARIO nato a PALERMO il 27/01/1990 PROFETA GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34964_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Caravello Rosario e Profeta Giuseppe, imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 256 c. 1 lettera b) d. Igs. 152/2006, deducono l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità del motivo in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza pertinenti e specifici elementi censori alla sentenza impugnata. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod.pen; Ordinanza — n. 17430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 34964_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Caravello Rosario e Profeta Giuseppe, imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 256 c. 1 lettera b) d. Igs. 152/2006, deducono l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità del motivo in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza pertinenti e specifici elementi censori alla sentenza impugnata. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARAVELLO ROSARIO nato a PALERMO il 27/01/1990 PROFETA GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/10/1991 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34964_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Caravello Rosario e Profeta Giuseppe, imputati dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 256 c. 1 lettera b) d. Igs. 152/2006, deducono l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità del motivo in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza pertinenti e specifici elementi censori alla sentenza impugnata. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consiglier re Il Presiden