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Ordinanza — n. 17429/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17429/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17429/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34930_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso Calafiore Giuseppe che contesta la corretta della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90, con riguardo alla finalità di uso non meramente personale e con riguardo al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché si tratta di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale emerge chiaramente che l'imputato deteneva sostanza stupefacente tipo hashish del peso di grammi 96 + 51, suddivisa in due panetti, e che, a seguito della perquisizione, gli operanti avevano rinvenuto del materiale idoneo al confezionamento nonché della sostanza stupefacente già confezionata (Cfr. pp. 3-5 della sent. di appello).

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Allo stesso modo è stato negata una diminuzione della pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e alla non minima gravità del fatto e non avendo assunto il ricorrente un contegno collaborativo; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena scemata imputabilità alleggerimento della pena favoreggiamento condotta precedente infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAFIORE GIUSEPPE nato a PALERMO il 03/10/1988 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34930_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso Calafiore Giuseppe che contesta la corretta della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. 309/90, con riguardo alla finalità di uso non meramente personale e con riguardo al diniego di riconoscimento del fatto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché si tratta di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale emerge chiaramente che l'imputato deteneva sostanza stupefacente tipo hashish del peso di grammi 96 + 51, suddivisa in due panetti, e che, a seguito della perquisizione, gli operanti avevano rinvenuto del materiale idoneo al confezionamento nonché della sostanza stupefacente già confezionata (Cfr. pp. 3-5 della sent. di appello).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stato argomentato in ragione del precedente penale specifico. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 — 01).

Allo stesso modo è stato negata una diminuzione della pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e alla non minima gravità del fatto e non avendo assunto il ricorrente un contegno collaborativo; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consil)re stensor