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Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO DARIO nato a PRATA DI PRINCIPATO ULTRA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.

Regesto Legislator

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artt. 627 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri precedenti penali rilevanti assistenza sociale retroattiva

Disposizioni normative citate

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artt. 627 cod.proc.pen
115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO DARIO nato a PRATA DI PRINCIPATO ULTRA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.

Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale con assoluta chiarezza individua gli elementi fattuali ai quali ancorare il riconoscimento della recidiva - i precedenti penali pregressi anche della stessa natura e la distanza temporale ravvicinata che, congiuntamente, depongono per un giudizio sull'imputato quale soggetto dotato di "un'indole fortemente trasgressiva" (Cfr. pp. 4-5 della sent. di appello).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli nsore Il Presi