Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO DARIO nato a PRATA DI PRINCIPATO ULTRA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 627 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 17428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERIO DARIO nato a PRATA DI PRINCIPATO ULTRA il 26/11/1960 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso Barberio Dario, imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.
Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale con assoluta chiarezza individua gli elementi fattuali ai quali ancorare il riconoscimento della recidiva - i precedenti penali pregressi anche della stessa natura e la distanza temporale ravvicinata che, congiuntamente, depongono per un giudizio sull'imputato quale soggetto dotato di "un'indole fortemente trasgressiva" (Cfr. pp. 4-5 della sent. di appello).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli nsore Il Presi