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Ordinanza — n. 17427/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17427/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GAETANO nato a NAPOLI il 14/05/1984 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 3475622 Ritenuto che il ricorsoee Luca Gaetano, imputato del reato di cui all' art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato in modo congruo le ragione per le quali non era possibile addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio e ciò tenuto conto del quantitativo non minimo di stupefacente, pur ricondotto nell'alveo del comma 5 dell art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ritenuto adeguata e congrua al disvalore del fatto desunto dalle diverse tipologie di sostanze, dal materiale idoneo al confezionamento e dalla somma di denaro rinvenute nella disponibilità del prevenuto.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 17427/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stata giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla circostanza che la confessione era stata resa in un contesto probatorio già perfettamente delineato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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trasmissione di un atto processuale errore di trasmissione trasmissione degli atti tardivo pagamento delle spese addebito di tasse condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA GAETANO nato a NAPOLI il 14/05/1984 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 3475622 Ritenuto che il ricorsoee Luca Gaetano, imputato del reato di cui all' art. 73 c. 5 del D.P.R. 309/90, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché manifestamente infondato. La corte territoriale ha argomentato in modo congruo le ragione per le quali non era possibile addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio e ciò tenuto conto del quantitativo non minimo di stupefacente, pur ricondotto nell'alveo del comma 5 dell art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ha ritenuto adeguata e congrua al disvalore del fatto desunto dalle diverse tipologie di sostanze, dal materiale idoneo al confezionamento e dalla somma di denaro rinvenute nella disponibilità del prevenuto.

Allo stesso modo il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è stata giustificato dall'assenza di elementi positivi e dalla circostanza che la confessione era stata resa in un contesto probatorio già perfettamente delineato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 ens