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Ordinanza — n. 17426/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17426/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARGELU GEORGE NICUSOR nato il 23/06/1988 MARGELU SIMION nato il 12/04/1959 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; ;r udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 33732 _22 Rilevato che con atto di appello del 09.07.2022, successivamente trasmesso a questa Corte, Margelu George Nicusor e Margelu Simion, imputati dei reati di cui agli artt.110 c.p. e 256 c. 1 lettere a) e b) del D.Igs. 152/2006, hanno chiesto l'assoluzione con la formula dubitativa per la mancanza dell'elemento soggettivo ed in subordine l'assoluzione per la particolarità del fatto ex art. 131 bis c.p. e la concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 17426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: n. 33732 _22 Rilevato che con atto di appello del 09.07.2022, successivamente trasmesso a questa Corte, Margelu George Nicusor e Margelu Simion, imputati dei reati di cui agli artt.110 c.p. e 256 c. 1 lettere a) e b) del D.Igs. 152/2006, hanno chiesto l'assoluzione con la formula dubitativa per la mancanza dell'elemento soggettivo ed in subordine l'assoluzione per la particolarità del fatto ex art. 131 bis c.p. e la concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura risarcimento per errore giudiziario ricorso straordinario per nullità allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
152/2006, hanno chiesto l'assoluzione con la formula dubitativa per la mancanza dell'elemento soggettivo ed in subordine l'assoluzione per la particolarità del fatto ex art. 131 bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARGELU GEORGE NICUSOR nato il 23/06/1988 MARGELU SIMION nato il 12/04/1959 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle parti; ;r udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 33732 _22 Rilevato che con atto di appello del 09.07.2022, successivamente trasmesso a questa Corte, Margelu George Nicusor e Margelu Simion, imputati dei reati di cui agli artt.110 c.p. e 256 c. 1 lettere a) e b) del D.Igs. 152/2006, hanno chiesto l'assoluzione con la formula dubitativa per la mancanza dell'elemento soggettivo ed in subordine l'assoluzione per la particolarità del fatto ex art. 131 bis c.p. e la concessione delle attenuanti generiche.

Ritenuto che tale impugnazione è inammissibile poiché proposta da soggetto privo di legittimazione e cioè dal difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cessazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consir ensore Il