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Ordinanza — n. 17425/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insufficient reasoning on recidivism denial under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17425/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tognarini Mirco inadmissible due to manifest lack of foundation. The appellant argued the lower court failed to properly justify denying recidivism benefits under Article 62 bis of the Penal Code. The court ruled that a sufficient reference to decisive elements, such as the amount evaded, was already present in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The court's decision to deny a benefit is valid if the judgment of first instance provides a sufficient reference to the decisive elements considered.

Parole chiave

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recidivism denial Art. 62 bis penal code insufficient reasoning manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
74/2000, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
art. 62 bis cod.pen
74/2000, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOGNARINI MIRCO nato a PIOMBINO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 33537_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso Tognarini Mirco, condannato per il reato di cui all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag.6 il riferimento all'entità della soglia evasa e i numerosi precedenti penali). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con estensore Il Presid