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Ordinanza — n. 17424/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17424/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Anaclio Ivan, che deduce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. nullità del sequestro probatorio per assenza di avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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artt. 354 cod.proc.pen, art. 182 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17424/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la sentenza impugnata, non censurata sul punto, risulta a pag. 2 che dal verbale di perquisizione prodromico al sequestro, i verbalizzanti aveva dato avviso alla parte della facoltà di farsi assistere e che la parte aveva dichiarato di farsi assistere da Licata Giovanni. Già solo per questa ragione il ricorso è manifestamente infondato. In ogni caso integrerebbe una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione ed è sanata dalla richiesta di definizione con il rito abbreviato.

Parole chiave

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procedimento in contumacia azione di convalida del sequestro difetto di legittimazione del ministero pubblico sequestro di mezzi di prova procedura d'accertamento diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

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artt. 354 cod.proc.pen
art. 182 cod. proc. pen
In ogni caso integrerebbe una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLIO IVAN nato a PALERMO il 22/08/1996 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Anaclio Ivan, che deduce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. nullità del sequestro probatorio per assenza di avviso alla parte della possibilità di farsi assistere da un difensore, è inammissibile perché manifestamente infondato.

Secondo la sentenza impugnata, non censurata sul punto, risulta a pag. 2 che dal verbale di perquisizione prodromico al sequestro, i verbalizzanti aveva dato avviso alla parte della facoltà di farsi assistere e che la parte aveva dichiarato di farsi assistere da Licata Giovanni. Già solo per questa ragione il ricorso è manifestamente infondato. In ogni caso integrerebbe una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, secondo la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile proporre detta eccezione ed è sanata dalla richiesta di definizione con il rito abbreviato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 Il Consigl' r 91 ensore Il President