Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of sentencing justification under Article 133 Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Stefano Micalizzi's appeal inadmissible for manifestly unfounded claims regarding sentencing justification. The appellant argued for a reduced penalty below the statutory minimum, but the Court of Appeal had already identified relevant factors and applied all criteria under Article 133 of the Criminal Code. The Court ruled that the lower sentence was justified by the fact's negative value and recognized generic mitigating circumstances, thereby fulfilling the mandatory duty to motivate the penalty determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The duty to motivate the specific penalty determination is fulfilled when the judgment indicates relevant factors and declares the application of all statutory criteria, precluding complaints about illogical reasoning or lack of reduction to the minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALIZZI STEFANO nato a PALERMO il 16/04/1965 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 33287_22 Ritenuto che il ricorso Micalizzi Stefano, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e € 209.466,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 291 bis c. 1 del D.P.R. 43/1973, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata riduzione della pena nel minimo edittale, è inammissibile perché manifestamente infondato.
Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). La sentenza impugnata ha argomentato la congruità della pena inferiore alla media edittale in ragione del disvalore del fatto ed ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2).
L'imputato non può, in altri termini, dolersi della mancata e/o illogica motivazione in ordine alla determinazione della pena allorché - come nel caso di specie - il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui al citato art. 133 cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigk1r tensore Il P