Cassation court dismisses appeal claiming omission vs. falsity distinction in lawyer income declaration crimes under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's argument that the crime required falsity or omission in specific declarations. The appellant contended the lower court erred by applying a different legal standard than required by the statute. The court ruled the appeal based on a misunderstanding of the distinct procedural realities and specific statutory provisions governing the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002: The crime of omitting relevant income variations to maintain state-funded legal aid is distinct from the crime of falsity or omission in declarations, and the former does not require the latter's specific elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERARU IOAN nato il 07/03/1963 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado circa la determinazione della pena, ha confermato la responsabilità di Ioan Feraru in merito alla fattispecie di cui all'art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale, sostanzialmente, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere configurato il reato di cui innanzi per l'ipotesi di omissione della comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 115 del 2002 ma solo nel caso di falsità od omissioni nell'effettuazione di taluna delle dichiarazioni di cui al detto articolo 79.
3. Il ricorso è manifestamente infondato avendo il ricorrente fatto con esso riferimento a una differente realtà processuale. L'art. 125, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, contestato all'imputato, difatti, punisce (con le pene di cui al precedente primo comma) chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "omette" (come nella specie) di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R. (cioè le variazioni rilevanti dei limiti di reddito). Laddove, invece, l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 punisce penalmente la "falsità o le omissioni ... nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d)..." 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il