Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of specific statutory requirements for conciliation appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the grounds raised regarding recidivism and sentencing balance were waived. The appellant had previously renounced specific defenses related to acquittal conditions and procedural vices, which are not permissible for cassation review in conciliation cases. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine of 4,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 c.p.p.: Appeals against conciliation sentences are admissible only for specific grounds regarding the party's intent, prosecutor's consent, or divergent content, excluding waived defenses, acquittal condition failures, and sentencing determination vices.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO ANTONIO nato a POMPEI il 11/03/2021 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av so alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Salerno con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha applicato ad Antonio Di Martino la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente una non dettagliata motivazione in merito alla possibilità di escludere nella specie l'aumento per la recidiva e al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti, da un lato, e circostanze aggravanti e recidiva, dall'altro.
3. Il ricorso è inammissibile in applicazione di principio già sancito e ribadito dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, difatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci