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Ordinanza — n. 17307/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17307/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17307/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTI CLAUDIO nato a GAVORRANO il 14/04/1951 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Claudio Santi per il reato di furto aggravato commesso in concorso con altro soggetto mediante sottrazione e impossessamento di beni presenti all'interno di un presidio di pronto soccorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17307/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

Parole chiave

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deposizioni attendibili facoltà di astenersi dal testimoniare diritto a un difensore testimonianze contraddittorie risposta alla petizione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTI CLAUDIO nato a GAVORRANO il 14/04/1951 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Claudio Santi per il reato di furto aggravato commesso in concorso con altro soggetto mediante sottrazione e impossessamento di beni presenti all'interno di un presidio di pronto soccorso.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si deduce, in particolare, l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere accertata la responsabilità dell'imputato, anche in termini di elemento soggettivo, in ragione del mero indizio per cui egli si nei luoghi al momento del fatto. La Corte territoriale avrebbe, per la seconda doglianza, altresì ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche in ragione di un mero e aspecifico riferimento alla condotta processuale dell'imputato, in quanto ritenuta non suscettibile di una positiva valutazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano i riferimenti di cui alla medesima citata pagina), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), incentrate, peraltro, sulla prova testimoniale circa l'armeggiare da parte dell'imputato nei pressi degli armadietti cui è seguito il passaggio della refurtiva da parte del prevenuto al correo, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori, in termini di mera presenza in loco dell'imputato, conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul puto reso motivazione esente da censure.

5. Parimenti inammissibile dicasi la censura inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, laddove, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente che, quindi, non si confronta con la sentenza impugnata, esse sono state escluse anche all'esito della valutazione della condotta di vita anteatta di soggetto avente plurimi precedenti penali. Oltre alla manifesta infondatezza per aver il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi di diritto inerenti al giudizio in merito alla sussistenza delle attenuanti generiche, il ricorso è altresì inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi dì fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo