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Ordinanza — n. 17300/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Orlando inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. Orlando argued for acquittal based on the absence of a private prosecution complaint, citing a new law that made the crime prosecutable without one. The court rejected this because the arguments merely restated general legal principles without specific factual grounds required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not constitute a specific 'non-motivo' by merely reiterating established legal principles or making non-specific observations on sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds private prosecution requirement criminal procedure code non-motivo rejection rinuncia al dibattimento orale delitto contro l'ambiente testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, le censure integrano un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica con riferimento alla lettera e) dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art.
Art. 624, comma terzo, cod. pen.
150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6140 del 10/01/2023
Sez. 4, n. 6143 del 10/01/2023
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 23/12/1980 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Antonio Orlando per reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, sindacante la valutazione delle prove e la commisurazione giudiziale della pena, sostenuto da memoria con la quale sollecita il proscioglimento per assenza di querela (trattandosi di reati divenutep procedibile a querela).

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, le censure integrano un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica con riferimento alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deducono alcunché riportando solo un principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in merito alla valutazione unitaria degli elementi probatori, quanto al primo profilo, e limitandosi, circa il secondo profilo, solo a evidenziare in maniera aspecifica di aver prospettato al giudice di appello una diversa commisurazione giudiziale della pena, in merito alla quale vi è comunque specifica motivazione (ultima pagina, primo capoverso).

4. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massinnate).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am