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Ordinanza — n. 17299/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17299/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17299/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Francesco Luigi Meroni per il reato di furto in abitazione.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17299/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, i giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», non hanno escluso la sussistenza delle circostanze attuanti generiche ma, ritenute le stesse sussistenti, le hanno bilanciate ex art. 69 cod. pen., così come hanno chiarito di aver applicato la pena nel minimo edittale.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali delitto contro l'ambiente prove acquisite illegalmente inquinamento da metalli istruzione penale per appropriazione indebita sorveglianza dell'ambiente

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
«doppia conforme», non hanno escluso la sussistenza delle circostanze attuanti generiche ma, ritenute le stesse sussistenti, le hanno bilanciate ex art. 69 cod. pen., così come hanno chiarito di aver applicato la pena nel minimo edittale.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Francesco Luigi Meroni per il reato di furto in abitazione.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, con i quali si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto immotivatamente afflittiva, e nell'aver ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2.

Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, i giudici di merito, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», non hanno escluso la sussistenza delle circostanze attuanti generiche ma, ritenute le stesse sussistenti, le hanno bilanciate ex art. 69 cod. pen., così come hanno chiarito di aver applicato la pena nel minimo edittale.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 f