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Ordinanza — n. 17298/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17298/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marcello Bonaccio's cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the appellate court failed to consider generic mitigating circumstances, but the court ruled that no new positive elements were alleged since the first instance already rejected them. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated arguments without providing the necessary legal or factual specificity required for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to adduce particular reasons or new positive elements to justify the denial of generic mitigating circumstances already rejected in the first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances lack of specific grounds appellate court reasoning criminal procedure costs prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
artt. 81 cod. pen
La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Marcello Bonaccia per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate
Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro
27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez.
Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei
15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv.
Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio
Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinatom-Ryl
281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinatom-Ryl 195339-01).
Sez. 4, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCIO MARCELLO nato a CUTRO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Marcello Bonaccia per la fattispecie di cui agli artt. 81 cod. pen. e 95 d.P.R. n. 115 del 2002 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione nell'esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, posto che, a detta del ricorrente, nulla sarebbe emerso in senso contrario rispetto a un giudizio positivo ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02;

Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 4.1. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme» caratterizzata dall'esclusione in primo grado in ragione di plurime condanne a carico del prevenuto, neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, questo a fortiori nel caso che ci occupa nel quale il ricorrente neanche deduce di aver proposto motivo di appello sul punto. 4.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi la manifesta infondatezza della doglianza.

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, difatti, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinatom-Ryl 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di tOt -"CÚ presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte dei giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurímis:

Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01) 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila