Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed late via registry, not PEC, violating procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the tardiness of the underlying appeal filed by the defendant. The defendant argued the appeal was submitted on October 18 via PEC, but records show it was filed on October 21 at the registry without electronic submission. The court rejected this claim as unfounded and noted the appeal missed statutory deadlines under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 585, comma 1, lett. a; Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must be filed within the statutory period; failure to meet these limits renders the appeal inadmissible regardless of the appellant's assertions regarding the filing date or method.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of appeal Code of Criminal Procedure electronic filing registry deposit procedural time limits inadmissibility cassation appeal ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIO LUIGI nato il 08/03/1971 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di Luigi Rio, con atto depositato presso la cancelleria il 21 ottobre 2021, proposto contro la sentenza di condanna dello stesso, per la fattispecie di cui all'art. 186 cod. strada, di cui alla sentenza di primo grado emessa con lettura contestuale della motivazione all'udienza del 5 ottobre 2021.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nella dichiarazione d'inammissibilità dell'appello che, a suo dire, sarebbe stato sottoscritto il 18 ottobre 2021 ma depositato tempestivamente con PEC, e con le altre due doglianze ripropone i motivi d'appello non considerati dal giudice di merito in ragione della dichiarata inammissibilità.

3. Il ricorso, oltre a peccare diecificità laddove neanche indica la diversa data in cui sarebbe stato depositato via PEC l'appello, è manifestamente infondato. Per quanto emerge dagli atti, trattasi difatti di sentenza di primo grado emessa con lettura contestuale della motivazione all'udienza del 5 ottobre 2021 e il relativo appello risulta proposto, mediante deposito dell'atto in cancelleria ma non tramite PEC, in data 21 ottobre 2021, quindi tardivamente rispetto ai termini di cui agli artt. 585, comma 1, lett. a, e 544, comma 1, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci