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Ordinanza — n. 17287/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded violation claims regarding drug sentencing agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the appellate court violated procedural codes by re-determining the sentence after the Supreme Court annulled a previous agreement. The court rejected this, noting that the parties successfully reached a new agreement without the specific drug sentencing clause, which the prosecution had not agreed to.

Regesto Legislator

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Art. 627, 628 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal claiming violation of procedural articles is inadmissible if manifestly unfounded, as the lower court correctly applied the law to the new agreement reached by the parties following the Supreme Court's annulment.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug sentencing agreement procedural violation claim manifestly unfounded procedural costs partecipazione al reato scemata imputabilità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 627 c.p.p.
Art. 628 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di nuova celebrazione del giudizio in seguito ad annullamento e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis, ha rideterminato la pena comminata a Cosimo Diainese oltre che revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Art. 81 c.p.
599-bis contemplante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
47815 del 2019) ha annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, per rivedere l'accordo raggiunto in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
599-bis contemplante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., non raggiunto in ragione del mancato conse* del Pubblico Ministero, e, successivamente, altro accordo in forza del citato art.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 40/2019
Corte Cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
Corte di Cassazione Sez. 3 n. 47815/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANESE COSIMO nato a EBOLI il 28/11/1979 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di nuova celebrazione del giudizio in seguito ad annullamento e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis, ha rideterminato la pena comminata a Cosimo Diainese oltre che revocato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce la violazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in relazione a quanto statuito dalla sentenza rescindente della Suprema Corte.

3. Il ricorso (comunque non suscettibile di essere depositato via PEC, plurimis, Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola, Rv. 279644), è manifestamente infondato. Emerge difatti che la Suprema Corte (Sez. 3, n. 47815 del 2019) ha annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, per rivedere l'accordo raggiunto in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto non linea con l'intervento di Corte cost. n. 40 del 2019 in tema di stupefacenti. Nel nuovo giudizio di secondo grado la difesa propone, inizialmente, un nuovo accordo ex art. 599-bis contemplante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen., non raggiunto in ragione del mancato conse* del Pubblico Ministero, e, successivamente, altro accordo in forza del citato art. 599-bis cod. proc. pen., questa volta non contemplante l'applicazione della disciplina ex art. 81 cod. pen., che, prestato il consenso da parte del Pubblico Ministero, è recepito dalla Corte Territoriale.

Sicché, proprio come sostiene il ricorrente, a seguito dell'annullamento senza rinvio disposto dalla Suprema Corte, le parti hanno effettivamente raggiunto un nuovo accordo che, nella specie, non ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in merito alla quale, difatti, il Pubblico Ministero ha ritenuto di non concordare.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos