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Ordinanza — n. 17286/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17286/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17286/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURICI MASSIMO FRANCO nato a MAZZARINO il 26/09/1975 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia di cui in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Massimo Franco Maurici, per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., invece ritenuta sussistente in primo grado con riferimento a fattispecie sostanzialmente contestata come aggravata ai sensi dell'art. 625, comma secondo, cod. pen., in ragione della concorrenza, con l'aggravante del citato n. 2, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17286/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva gravi addebiti penali testimonianze contraddittorie falsa dichiarazione della parte accertamento inesatto dei fatti accertamento dei fatti determinante nel tempo

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
pen., non è partito dai limiti edittali contemplati dal secondo comma dell'art. 625 cod. pen., previsti proprio per il caso in cui sussista la detta concorrenza, bensì da quelli (inferiori) di cui al comma primo della medesima norma.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURICI MASSIMO FRANCO nato a MAZZARINO il 26/09/1975 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia di cui in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Massimo Franco Maurici, per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., escludendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., invece ritenuta sussistente in primo grado con riferimento a fattispecie sostanzialmente contestata come aggravata ai sensi dell'art. 625, comma secondo, cod. pen., in ragione della concorrenza, con l'aggravante del citato n. 2, dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il citato imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale confermato il trattamento sanzionatorio nonostante la ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato- Già il giudice di primo grado, difatti, nella determinazione della pena (poi non modificata in appello nonostante l'esclusione della sola aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.), pur ritenendo sussistente la concorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. con l'aggravante comune ex art. 61 n. 7 cod. pen., non è partito dai limiti edittali contemplati dal secondo comma dell'art. 625 cod. pen., previsti proprio per il caso in cui sussista la detta concorrenza, bensì da quelli (inferiori) di cui al comma primo della medesima norma. Ne consegue che il giudice d'appello, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., correttamente non ha rideterminato la pena risultando quella comminata rispettosa dei limiti previsti per la fattispecie.

4. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammi sibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della 6mma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il , '7 febbraio 2023 onsigilière estensor