Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural non-compliance with statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against a first-instance plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued for a violation of procedural rights under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found their arguments did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals outside these grounds are inadmissible without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KURTI RONALTO nato il 11/06/2002 RAMA KASTRIOT nato il 07/07/1991 LEKA RESTJAN nato il 18/05/1991 PRELAJ RIGELS nato il 12/12/1993 avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Kurti Ronalto, Rama Kastriot, Leka Restjan, Prelaj Rigels ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, che ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 1000 di multa ciascuno per plurimi fatti di cui all'art. 624-bis cod.pen.;
Considerato che i ricorsi, i quali propongono tutti come unico motivo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente