Ordinanza — n. 17277/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAte ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC SIMONE nato a PRATO il 08/10/1994 AHMETOVIC SEBASTIAN nato a PRATO il 31/05/1996 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ahmetovic Simone e Ahmetovic Sebastian ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia, che li ha condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche, non si confronta con la motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, la quale, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento dell'art. 62-bis cod.pen., in ordine alla valutazione della recidiva ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod.pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17277/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod.pen., in ordine alla valutazione della recidiva ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Parole chiave
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te ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC SIMONE nato a PRATO il 08/10/1994 AHMETOVIC SEBASTIAN nato a PRATO il 31/05/1996 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ahmetovic Simone e Ahmetovic Sebastian ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia, che li ha condannati per il reato di furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia l'applicazione della recidiva ed il diniego delle attenuanti generiche, non si confronta con la motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello, la quale, oltre ad evidenziare l'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini del riconoscimento dell'art. 62-bis cod.pen., in ordine alla valutazione della recidiva ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere tensore Il Presidente