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Ordinanza — n. 17275/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance and accessory penalties as inadmissible under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17275/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenighini Francesco inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under Articles 216 and 219 of the Penal Code. The appellant argued against the sentencing balance and the quantification of accessory penalties, but the court found these grounds impermissible in a legality review. Consequently, the court ruled that such arguments regarding the specific measure of the sanction fall outside the scope of admissible appeals to the Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation concerning the balance of circumstances and the quantification of accessory penalties are inadmissible as they pertain to the measure of the sanction, which is a matter for the court of merit.

Parole chiave

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Italian criminal procedure legality appeal admissibility sentencing balance review accessory penalties quantification court of merit authority bancarotta fraudolenta lotta contro la frode abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - sent. n. 11329 del 2019 Rv. 278788
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMENIGHINI FRANCESCO nato a RIVA DI SOLTO il 13/03/1951 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Domenighini Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, nei suoi confronti, la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 219 I.fall., commesso in data 01/10/2003; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta rispettivamente l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze e la quantificazione delle pene accessorie, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferiscono alla misura del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione: a pag. 5 del provvedimento impugnato, in primo luogo, il giudice di appello argomenta approfonditamente sulle ragioni che fondano l'esito del giudizio di cui all'art.69 cod. pen. in termini di equivalenza; in secondo luogo, per quanto attiene alla misura della pena accessoria inflitta, va richiamato l'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui "laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato" (ex multis, Sez. 5 - sent, n. 11329 del 2019 Rv. 278788 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente