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Ordinanza — n. 17270/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on ideological falsehood conviction due to procedural inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17270/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by DODDO TINDARA inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the subjective element of the crime and the expiration of the limitation period, but the court found these arguments merely repetitive of previous appeals or legally unfounded. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction for continued ideological falsehood was upheld without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must present new grounds distinct from those raised in the lower court; mere repetition of previous complaints or arguments that were already correctly addressed by the appellate court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal ideological falsehood conviction procedural exhaustion court costs and fine falsità ideologica in documenti prova del dolo dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODDO TINDARA nato a MILAZZO il 06/07/1961 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che DODDO TINDARA ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della pronunzia di primo grado che l'ha condannata per il reato continuato di falso ideologico; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'elemento soggettivo del reato di falso, è meramente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con motivazione corretta, non manifestamente illogica e congrua;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si sostiene che sarebbe decorso il termine prescrizionale prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato, giacché, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto delle aggravanti a effetto speciale contestate e ritenute in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, esse siano state considerate subvalenti o equivalenti;Vista la memoria presentata dal difensore del responsabile civile, del tutto inconferente al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente