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Ordinanza — n. 17269/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as it lacks statutory grounds under Art. 448 CPPT. 2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17269/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence applying Article 444 for offenses under Articles 495, 477, and 482 of the Penal Code, arguing a violation of Article 129. The court ruled that since the appeal did not fall within the limited exceptions for plea bargain sentences established by Law 103/2017, it must be rejected and the appellant ordered to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds legal qualification error falsità ideologica in documenti responsabilità penale inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.
Art. 444 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ghazaoui Noureddine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso proposto, di denuncia della violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 495 c.p.
Art. 477, 482 cod. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod.proc.pen
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ghazaoui Noureddine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen.
artt. 495 c.p
la pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 c.p.
art. 129 cod.proc.pen
Considerato che il ricorso proposto, di denuncia della violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZAOUI NOUREDDINE nato il 10/09/1979 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle sarti . udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ghazaoui Noureddine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 477, 482 cod.pen. Considerato che il ricorso proposto, di denuncia della violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere este