Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as it lacks statutory grounds under Art. 448 CPPT. 2-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence applying Article 444 for offenses under Articles 495, 477, and 482 of the Penal Code, arguing a violation of Article 129. The court ruled that since the appeal did not fall within the limited exceptions for plea bargain sentences established by Law 103/2017, it must be rejected and the appellant ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The appeal against a plea bargain sentence is inadmissible unless it concerns the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZAOUI NOUREDDINE nato il 10/09/1979 avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle sarti . udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ghazaoui Noureddine ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che gli ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 495 c.p. e 477, 482 cod.pen. Considerato che il ricorso proposto, di denuncia della violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere este