Cassation court dismisses appeal for lack of interest in acquitted assault charge and inadmissibility of late defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by the Sechi brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected because the assault charge had already been dropped when the defendants were acquitted, leaving no legal interest to challenge it. The second appeal was dismissed as inadmissible due to the late submission of a defense memorandum, which violated the fifteen-day deadline required by criminal procedure law. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the personal injury conviction while rejecting the procedural objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals lacking interest in law are inadmissible when the underlying charge has been dropped; late submission of defense memoranda violates statutory time limits and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SECHI NICOLO' nato a BONORVA il 25/01/1941 SECHI SALVATORE nato a OZIERI il 23/08/1980 SECHI ANGELO nato a OZIERI il 21/11/1990 SECHI RAIMONDO nato a OZIERI il 09/04/1979 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sechi Nicolò, Sechi Salvatore, Sechi Angelo e Sechi Raimondo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, che ha confermato la pronunzia di primo grado per il reato di lesioni personali, commesso in data 11.10.2014;
Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale in relazione al reato di rissa di cui al capo a), non è consentito per carenza di interesse, dal momento che tutti gli imputati sono stati assolti dalla relativa imputazione; Considerato che il secondo motivo, di denuncia dei medesimi vizi con riferimento al reato di lesioni personali, propone censure in fatto e meramente reiterative di quelle dedotte in appello e in tale sede adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito;Vista la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, peraltro, che la suddetta memoria è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente