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Ordinanza — n. 17267/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud bankruptcy due to lack of specific reasoning and res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17267/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Alfredo Frascolli's appeal inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued the lower court's reasoning was vague and fact-specific, but the court noted that the core liability findings were already covered by res judicata. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal for lack of specific reasoning is inadmissible when the contested facts are already covered by res judicata, as the appellate court cannot re-examine established liability without specific new grounds.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy lack of specific reasoning res judicata inadmissible appeal Cassazione ordinanza bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCOLLI ALFREDO nato a MILANO il 23/01/1965 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Frascolli Alfredo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per i reati di bancarotta fraudolenta; Considerato che il ricorso proposto deduce il vizio di motivazione apparente rispetto all'affermazione di responsabilità, in termini del tutto aspecifici ed articolando censure in fatto (senza considerare, oltretutto, che l'affermazione di responsabilità sui capi a e c risulta coperta da giudicato, non essendo state contestate le relative statuizioni con l'atto di appello), non consentite in sede di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12,dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente