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Ordinanza — n. 17266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA PERIAN nato a SLASTINA (ROMANIA) il 30/12/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Florea Perian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado che lo ha condannato per i reati di falso ideologico e truffa; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte di una motivazione sul punto congrua e non manifestamente illogica, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA PERIAN nato a SLASTINA (ROMANIA) il 30/12/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Florea Perian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado che lo ha condannato per i reati di falso ideologico e truffa; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte di una motivazione sul punto congrua e non manifestamente illogica, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti perseguimento penale per truffa falsa dichiarazione della parte frode per liberarsi dal servizio falsificazione di monete frode nel pignoramento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOREA PERIAN nato a SLASTINA (ROMANIA) il 30/12/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Florea Perian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della pronunzia di primo grado che lo ha condannato per i reati di falso ideologico e truffa; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte di una motivazione sul punto congrua e non manifestamente illogica, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente