Ordinanza — n. 17263/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRAPA ROBERTA nato a SCORRANO il 12/11/1978 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Carrapa Roberta ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che l'ha condannata per i reati di minacce e lesioni personali, commessi il 4.2.15 e 16.2.15. Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denuncia del vizio motivazionale in relazione all'attendibilità della persona offesa e all'affermazione di responsabilità dell'imputata, non sono deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denuncia del vizio motivazionale in relazione all'attendibilità della persona offesa e all'affermazione di responsabilità dell'imputata, non sono deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis cod.proc.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRAPA ROBERTA nato a SCORRANO il 12/11/1978 avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Carrapa Roberta ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, di conferma della sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che l'ha condannata per i reati di minacce e lesioni personali, commessi il 4.2.15 e 16.2.15. Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denuncia del vizio motivazionale in relazione all'attendibilità della persona offesa e all'affermazione di responsabilità dell'imputata, non sono deducibili in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 comma 2-bis cod.proc.pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente