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Ordinanza — n. 17260/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, upholding criminal conviction for false accusation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17260/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Bansar Ahmed, challenged a second-instance conviction for false accusation under Article 495 of the Penal Code, arguing the lower court's reasoning was illogical. The court rejected this claim because the appeal's sole ground was generic and merely reiterated arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is generic and reiterative of arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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false accusation inadmissible appeal generic grounds reiterative arguments Article 495 Penal Code procedural costs Cassazione falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANSAR AHMED nato il 09/11/1982 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; (-)--.CL;CJ/\ Rilevato che Bansar Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello diti253n, che ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, è del tutto generico e reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere--égtensore Il Presidente